
Nei procedimenti giudiziari, il Giudice Istruttore per far fronte a particolari scenari (quando si presentano problematiche di forti conflittualità in separazioni, affidamenti, maltrattamenti in famiglia etc), per meglio indagare sugli aspetti psicologici delle parti, si avvale di un esperto in materia nominando il Consulente Tecnico d’Ufficio (in gergo CTU), il quale deve essere iscritto ad apposito albo presso il Tribunale.
Allo stesso, il Giudice chiederà di rispondere a specifici quesiti circa le problematiche emerse nel procedimento stesso.
Contestualmente a tale nomina, il Giudice assegna i termini alle parti per nominare a discrezione tramite i rispettivi Avvocati, il loro Consulente Tecnico di Parte (Art. 201 Codice Procedura Civile).

Il Consulente Tecnico di Parte in ambito Psicologico (in gergo CTP), può essere quindi nominato a garanzia della parte in causa.
Infatti il ruolo del CTP, oltre ad essere quello di “tradurre” in maniera comprensibile al cliente le modalità scientifiche poste in essere nelle operazioni peritali, sarà anche quello di monitorare e sorvegliare la perizia del C.T.U., collaborando con lo stesso e presenziando a tutti gli incontri; qualora necessario, muoverà critiche alle metodologie utilizzate, se ritenute non idonee.
Mentre il CTU nominato dal Giudice rivestirà a tutti gli effetti la qualifica di Pubblico Ufficiale ausiliario, il Consulente Tecnico di Parte sarà un libero professionista che la parte in causa decide di assumere sulla base di un rapporto fiduciario.
In cosa consiste il ruolo del CTP
Il Consulente Tecnico di Parte, partecipa unitamente al suo assistito a tutte le operazioni ed agli incontri stabiliti dal CTU, collaborando con lo stesso e osservandone l’operato. Qualora ravvisi irregolarità, interviene secondo il codice deontologico.
Inoltre il CTP deve impegnarsi affinché il CTU e il consulente tecnico di controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti, ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica.
Mantiene costanti rapporti con il difensore dell’assistito, aggiornandolo sull’andamento della consulenza.
Al termine della perizia il CTU invia l’elaborato (detta bozza, ma è a tutti gli effetti la relazione che riceverà il Giudice) alle parti, ed il CTP potrà redigere le sue osservazioni o critiche, che verranno allegate dall’ ausiliario alla relazione finale per il Giudice (Art. 195 c.p.c).
Il CTU dovrà replicare alle stesse nella sua relazione finale, in quanto il CTP potrebbe sollevare contestazioni sull’operato del dell’ausiliario o portare alla luce nuove prospettive o dinamiche nel caso non siano state rilevate o evidenziate a sufficienza.
Il Giudice, potrà tener conto delle osservazioni per la sua decisione della sentenza.
Sempre nell’interesse primario della tutela dei minori coinvolti, il CTP nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando così ogni possibile contatto, come indicato dal codice deontologico degli psicologi italiani (art.31) e da specifiche linee guida accreditate in campo Psico-giuridico.
Il Consulente Tecnico di Parte mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato e con il cliente (quale parte committente) chiarendo la scelta di metodi e strumenti.
Può riservarsi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale. Questo significa, che l’essere stati assunti non implica il soddisfare richieste o pretese del committente, qualora fossero in contrasto con il codice deontologico.